296 cod. Ricevi gli aggiornamenti su Sospensione su istanza delle parti e gli altri post del sito: Email: (gratis Info privacy) Altre su sospensione processo esecutivo: Newsletter gratuita di Procedura Civile (info, cancellazione e privacy): Info. Codice di Procedura Civile Art. proc. La sospensione discrezionale su istanza di tutte le parti è prevista dall'art.279 c.p.c. (1) (Sospensione su istanza delle parti) 1. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo … nel caso di regolamento di competenza il processo è sospeso dal momento del deposito dell’istanza di regolamento di competenza da parte delle parti, o dal momento in cui viene pronunciata l’ordinanza nel caso di regolamento di competenza d’ufficio); civile: Sospensione su istanza delle parti | La Legge per tutti 48 c.p.c. La sospensione può anche essere disposta su istanza delle parti se sussistano giustificati motivi. è disposta su istanza delle parti, ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi; il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso Art. 296 SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI. civ. Nell’ipotesi di sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. A prova di errore; n. 6015/2017. sospensione facoltativa o su istanza delle parti: il processo può essere sospeso quando le parti ne facciano concorde richiesta e, a seguito della riforma della L. 69/2009, se sussistono giustificati motivi. Sospensione ex lege (o ipso iure): quando è disposta dalla legge (es. Sospensione su istanza delle parti Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. Art. 624-bis. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo. art. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo. La sospensione volontaria (art 296 c.p.c.) Cass.
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